Art. 29
1.
La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:
a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.
3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
8Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020