LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 4
 (Clausola valutativa)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal programma generale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del programma generale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020