Art. 25
(Compiti del personale)
1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010