Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, attraverso le norme sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria, integra il percorso di attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), avviato con la
legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). La presente legge inoltre, mediante l'individuazione e la disciplina degli strumenti di programmazione afferenti alle predette materie, dà prima applicazione, limitatamente agli aspetti connessi con i procedimenti di programmazione, alle previsioni della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. La presente legge apporta altresì ulteriori modifiche alla predetta
legge regionale 8/2001 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.
Art. 2
(Finalità)
1.
Le disposizioni della presente legge sono volte in particolare a:
a) valorizzare il ruolo degli enti locali nei processi di programmazione e verifica in materia sanitaria e sociosanitaria;
b) promuovere la partecipazione a detti processi delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni rappresentative, delle altre parti sociali e dei soggetti appartenenti al terzo settore;
c) consolidare e sviluppare l'integrazione sociosanitaria;
d) avviare la sperimentazione per l'attuazione e la promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce:
a) le modalità di partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione e verifica a livello regionale, aziendale e zonale, di ambito distrettuale;
b) gli strumenti della programmazione in materia sanitaria e sociosanitaria;
c) gli strumenti della programmazione e le modalità necessarie per l'avvio, a livello sperimentale, dell'attuazione e promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
3.
In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le rappresentanze di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, riconoscono e valorizzano il ruolo:
a) delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia);
b) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato- sociale e operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale e delle associazioni di volontariato;
c) delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato.
4. La Regione e gli enti locali favoriscono inoltre l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle associazioni di tutela degli utenti e assumono il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con le altre parti sociali.