LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 12
 (Regolamenti d'esecuzione)
1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Comma 1 bis sostituito da art. 129, comma 1, L. R. 3/2024