LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici)
1. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.>>;

c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;>>;

d)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

2.
L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.>>.

3. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole <<ordinaria e>>;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole <<dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f),>> sono aggiunte le seguenti <<nonché degli enti pubblici economici,>>.
4. All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.>>;

b) il comma 13 è abrogato.
5. All'articolo 17, comma 3, della legge regionale 14/2002 è soppresso il numero 9).
6.
All'articolo 20 della legge regionale 14/2002, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.>>.

7. All'articolo 21 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.>>.

8.
L'articolo 24 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.>>.

9. All'articolo 30 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.>>;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.>>;

c) al comma 6, secondo periodo, le parole <<lettera d)>> sono sostituite dalle parole <<lettera e)>> ed è aggiunto, in fine il seguente periodo <<Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.>>.
10. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 14/2002 sono soppresse le parole <<Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, in materia di appalti e di concessioni,>>.
11. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002, al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<all'articolo 3, comma 1>> sono aggiunte le parole <<e 2>>.
12. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'alinea è sostituito dal seguente <<Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:>>.
13.
All'articolo 61 della legge regionale 14/2002, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.>>.

14. All'articolo 62, comma 1, primo periodo, della legge regionale 14/2002, sono soppresse le parole <<entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli>>.
15. In via di interpretazione autentica la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30 della legge regionale 14/2002 può essere rilasciata anche da altri soggetti se ammessi dalla normativa statale.
16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.