Art. 13
1.
All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.>>;
c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;>>;
d)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.
2.
L'
articolo 5, comma 6, della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.>>.
3.
All'articolo 7 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole <<ordinaria e>>;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole <<dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f),>> sono aggiunte le seguenti <<nonché degli enti pubblici economici,>>.
4.
All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.>>;
b) il comma 13 è abrogato.
8.
L'
articolo 24 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
(Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.>>.
16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'
articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, L.R. 14/2002.
2Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
3Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
4Comma 7 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
5Comma 9 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
6Comma 15 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024