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Indice:
L.R. n. 12/2003
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO III
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO IV
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
CAPO V
Art. 24
Leggi regionali
Legge regionale
30 aprile 2003
, n.
12
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/05/2003, N. 003
Data di entrata in vigore:
05/05/2003
Allegati:
Allegato
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 10
(Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43
(Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), come da ultimo modificato dall'
articolo 58, comma 1, della legge regionale 9/1999
, dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990
e integrato dall'
articolo 8, comma 2, della legge regionale 23/1993
, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 950.000 euro annui, con l'onere di 1.900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6137 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
2.
Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante revoca dei due limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, autorizzati, a decorrere dall'anno 2004, dall'
articolo 32, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero), a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.900.000 euro, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005. La revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 8/2003
è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.>>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative