LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 14
 (Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.