LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 29/03/2018 al 11/04/2018
dal 01/01/2018 al 28/03/2018
dal 09/11/2017 al 31/12/2017
dal 03/08/2017 al 08/11/2017
dal 18/05/2017 al 02/08/2017
dal 01/01/2017 al 17/05/2017
dal 15/12/2016 al 31/12/2016
dal 13/08/2016 al 14/12/2016
dal 13/04/2016 al 12/08/2016
dal 01/01/2016 al 12/04/2016
dal 11/08/2015 al 31/12/2015
dal 23/07/2015 al 10/08/2015
dal 02/04/2015 al 22/07/2015
dal 01/01/2015 al 01/04/2015
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dal 08/08/2014 al 05/11/2014
dal 11/04/2014 al 07/08/2014
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dal 24/10/2013 al 11/12/2013
dal 11/04/2013 al 23/10/2013
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dal 01/01/2012 al 15/02/2012
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dal 01/01/2011 al 24/08/2011
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dal 28/08/2010 al 27/10/2010
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dal 22/07/2010 al 12/08/2010
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dal 28/08/2002 al 04/05/2003
dal 31/05/2002 al 27/08/2002
dal 02/02/2002 al 30/05/2002

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO III
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 45
 (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 46
 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010
2Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 47
 (Albo regionale dei Direttori tecnici)
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.
2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO II
 Associazioni e imprese
Art. 52

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Incentivi e sanzioni
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a seguito della sostituzione del comma 5 dell'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
3Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017