LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

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dal 01/01/2012 al 15/02/2012
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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

CAPO IV
 Disposizioni in materia di personale
Art. 175
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)
1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella <<A>> allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:
a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale", si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).
4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento", si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella <<C>> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.
5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza all'1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.
7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.
8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Art. 176
 (Assunzioni con contratto a tempo determinato)
1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.