Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche
Art. 159
(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.
2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 160
(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 100, L. R. 22/2007
Art. 161
(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:
a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
b)
( ABROGATA )
c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 136, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 109, L. R. 1/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 138, L. R. 1/2007
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 46, L. R. 30/2007
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
6Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009
7Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009
8Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 12/2010
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 17/2010
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 51, L. R. 11/2011
11Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 58, L. R. 11/2011
12Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012
13Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 15, L. R. 27/2012
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 25, L. R. 5/2013
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 6/2013
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 74, L. R. 23/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 27/2014
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 119, L. R. 27/2014
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 27/2014
20Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 20, L. R. 27/2014
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 19/2015
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 19/2015
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 54, L. R. 14/2016
24Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.