Art. 54
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
2. L'Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
3L'abrogazione differita già disposta dall'art. 105, c. 5, L.R. 21/2016, rimane priva di effetto a seguito della sostituzione dell'art. 105,c. 5 medesimo, ad opera dell'art. 1, c. 21, L.R. 6/2017.
4Articolo abrogato da art. 105, comma 5, L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016.