LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 176
 (Assunzioni con contratto a tempo determinato)
1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.