Art. 151
(Sanzioni amministrative)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla
legge regionale 1/1984.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016