LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 151
 (Sanzioni amministrative)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016