LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

dal 01/01/2026
dal 16/12/2025 al 31/12/2025
dal 12/08/2023 al 15/12/2025
dal 06/10/2022 al 11/08/2023
dal 11/07/2019 al 05/10/2022
dal 01/05/2019 al 10/07/2019
dal 12/04/2018 al 30/04/2019
dal 29/03/2018 al 11/04/2018
dal 01/01/2018 al 28/03/2018
dal 09/11/2017 al 31/12/2017
dal 03/08/2017 al 08/11/2017
dal 18/05/2017 al 02/08/2017
dal 01/01/2017 al 17/05/2017
dal 15/12/2016 al 31/12/2016
dal 13/08/2016 al 14/12/2016
dal 13/04/2016 al 12/08/2016
dal 01/01/2016 al 12/04/2016
dal 11/08/2015 al 31/12/2015
dal 23/07/2015 al 10/08/2015
dal 02/04/2015 al 22/07/2015
dal 01/01/2015 al 01/04/2015
dal 06/11/2014 al 31/12/2014
dal 08/08/2014 al 05/11/2014
dal 11/04/2014 al 07/08/2014
dal 12/12/2013 al 10/04/2014
dal 24/10/2013 al 11/12/2013
dal 11/04/2013 al 23/10/2013
dal 01/01/2013 al 10/04/2013
dal 29/12/2012 al 31/12/2012
dal 15/11/2012 al 28/12/2012
dal 17/08/2012 al 14/11/2012
dal 28/07/2012 al 16/08/2012
dal 16/02/2012 al 27/07/2012
dal 01/01/2012 al 15/02/2012
dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/01/2011 al 24/08/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 28/08/2010 al 27/10/2010
dal 13/08/2010 al 27/08/2010
dal 22/07/2010 al 12/08/2010
dal 13/05/2010 al 21/07/2010
dal 04/03/2010 al 12/05/2010
dal 01/01/2010 al 03/03/2010
dal 06/08/2009 al 31/12/2009
dal 16/07/2009 al 05/08/2009
dal 11/06/2009 al 15/07/2009
dal 30/04/2009 al 10/06/2009
dal 01/01/2009 al 29/04/2009
dal 13/12/2008 al 31/12/2008
dal 27/11/2008 al 12/12/2008
dal 01/01/2008 al 26/11/2008
dal 03/05/2007 al 31/12/2007
dal 21/12/2006 al 02/05/2007
dal 01/01/2006 al 20/12/2006
dal 10/12/2005 al 31/12/2005
dal 06/09/2005 al 09/12/2005
dal 01/01/2005 al 05/09/2005
dal 24/06/2004 al 31/12/2004
dal 27/12/2003 al 23/06/2004
dal 05/05/2003 al 26/12/2003
dal 28/08/2002 al 04/05/2003
dal 31/05/2002 al 27/08/2002
dal 02/02/2002 al 30/05/2002

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 142
 (Sanzioni amministrative)
1.Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.
3.Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.
4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.
5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984 , fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.
8. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
5Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
7Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
8Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
9Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
13Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019