1.
Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;
b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);
c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;
d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;
e)
( ABROGATA )
f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;
g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.