LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO IV
 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente
Art. 16
 (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2005
Art. 17
 (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)
1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
(2)
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:
1) corrispettivo e sua corresponsione;
2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;
3) caratteristiche estetiche e funzionali;
4) caratteristiche ambientali;
5) costo di utilizzazione e rendimento;
6) tempo di esecuzione dei lavori;
7) economicità;
8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;
8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;
9)   ( ABROGATO )
10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.
5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.
6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009
Art. 18
 (Procedure di scelta del contraente)
1. Le procedure di scelta del contraente sono:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura ristretta semplificata;
d) l'appalto-concorso;
e) la procedura negoziata.
2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006
Art. 19
 (Procedura aperta)
1. L'autorità che presiede l'incanto dichiara l'asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Art. 20
 (Procedura ristretta)
1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.
2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003
Art. 21
 (Procedura ristretta semplificata)
1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.
1 bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.
2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.
3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 22
 (Procedura negoziata)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;
e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.
2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.
2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo superiore a 500.000 euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009
Art. 22 bis
 (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.
2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 92, L. R. 27/2014
Art. 23
 (Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 24
 (Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L. R. 12/2003
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2006
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014