Art. 44
(Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali e da altri soggetti qualificati, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale e rientrano nella struttura della Rete di stazioni appaltanti di cui all’articolo 44 bis.
1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole soppresse al comma 1 bis da art. 17, comma 2, L. R. 6/2019
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 60, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.