LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 39
 (Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.
2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.
4.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012