Art. 38
(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.
1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.
2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.
3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 9/2006
2Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 9/2006