LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 37
 (Forme di pubblicità)
1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.
3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004
2Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006
3Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006