Art. 23
(Lavori in amministrazione diretta)
1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.
4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.
5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.
6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017
3Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/2024 . Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, come sostituito dal citato art. 11, L.R. 2/2024, continua ad applicarsi la normativa previgente.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
5Il regolamento previsto dal presente articolo è stato emanato con DPReg. 7/7/2025, n. 070/Pres. (B.U:R. 23/7/2025, n. 30) ed è entrato in vigore il 24/7/2025.