LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO VII
 Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 37

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004
2Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006
3Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006
4Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 38
 (Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.
1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.
2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.
3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 9/2006
2Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 9/2006
Art. 39
 (Controlli e vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/2024