LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO XII
 Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 65 bis
 (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. In attuazione del combinato disposto di cui all' articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:
a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.
6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2017
2Comma 3 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
3Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 65 ter
 (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.
4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l' articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 . L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.
5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.
7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.
8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 67
 (Dichiarazione di pubblica utilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2 bis, L. R. 13/2005
2Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 67 bis
 (Incarichi nell'ambito di procedure espropriative)
1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera m), L. R. 11/2009
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
4Comma 5 bis abrogato da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010
5Derogata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 1, L. R. 25/2015
6Derogata la disciplina del comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2015
7Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 70
 (Svincolo delle indennità)
1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2006