LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 67
 (Dichiarazione di pubblica utilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2 bis, L. R. 13/2005
2Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2024