LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 44 bis
 (Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, nonché al supporto amministrativo e tecnico. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.
1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.
4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.
4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.
5.  
( ABROGATO )
(8)
6.  
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 6 sostituito da art. 4, comma 48, L. R. 20/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 13, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
5Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 13, lettera c), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
7Comma 4 sostituito da art. 5, comma 13, lettera d), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
8Comma 5 abrogato da art. 5, comma 13, lettera e), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
9Comma 6 sostituito da art. 5, comma 13, lettera f), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
10Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera g), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
11Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 12/2018
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 60, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 60, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 60, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16Comma 6 abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 4 quater aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
19Comma 4 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024