LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 12
 (Organizzatore generale)
1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.
2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile unico del progetto e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.
3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024