LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)
1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
3. Alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b) all'articolo 36, comma 4, le parole <<i commi 4 e 5>> sono sostituite dalle parole <<i commi 4, 5 e 6>>;
c) all'articolo 49, comma 7, sono aggiunte infine le parole <<Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.>>;
d) all'articolo 50, comma 2, le parole <<lire 5 milioni/euro 2.582,28>> sono sostituite dalle parole <<5.000 euro >>;
e) all'articolo 52, commi 1 e 2, le parole <<lire 50 milioni/euro 25.822,84>> sono sostituite dalle parole <<30.000 euro>>;
f) all'articolo 55, comma 2, le parole <<lire 5 milioni/euro 2.582,28>> sono sostituite dalle parole <<5.000 euro>>;
g) all'articolo 56, comma 1, le parole <<lire 40.000/euro 20,66>> sono sostituite dalle parole <<50 euro>>;
h) all'articolo 56, comma 2, le parole <<lire 200.000/euro 103,29>> sono sostituite dalle parole <<250 euro>>;
i) all'articolo 57, comma 1, le parole <<lire 1.000.000/euro 516,46>> sono sostituite dalle parole <<1.000 euro>>.
(5)
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro.
5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, nonché a riunioni e incontri propedeutici alle sedute stesse, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5 bis. Ai componenti della Commissione in carica all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, dalla data di nomina, il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 5 e nella misura ivi indicata.
6. 
( ABROGATO )
(1)
8. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
All'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, il primo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1987, è sostituito dal seguente:
<<Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti.>>.

10. All'articolo 2 della legge regionale 63/1982, il secondo comma è abrogato.
11. All'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>> è inserita la parola <<anche>>.
12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento della parola <<anche>> prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>>.
13. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15.
All'articolo 9 della legge regionale 3/2002, il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia.>>.

16. All'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;>>.

Note:
1Comma 6 abrogato da art. 8, comma 67, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 25, L. R. 1/2004
3Comma 5 sostituito da art. 7, comma 77, L. R. 1/2005
4Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 78, L. R. 1/2005
5Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, c. 6, L.R. 7/2000.