Art. 75
(Regolamenti d'esecuzione)
1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72.
2.
Ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 7/2000
, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2014
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.