Art. 30
(Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime. L’impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un’esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all’attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla Camera di commercio territorialmente competente.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
6.
Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971
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Note:
1Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
8Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
9Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011
10Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011
11Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011
12Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
13Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 18, comma 1, L. R. 5/2026