Art. 29
(Regolamento comunale)
1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale.
2.
Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
c)
( ABROGATA )
d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011