Art. 2
(Funzioni della Regione)
1.
Sono riservate alla Regione:
a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;
b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;
c) la concessione degli incentivi, fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane.
2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.
3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.
4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011