LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 68 bis
 (Interventi a sostegno dell'EBIART)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l'assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.