LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 5
 (Trasmissione dati in via telematica)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..
2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.
3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 7/2011