LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 42
 (Soggetti beneficiari)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000 .
2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.
5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 21, comma 16, L. R. 12/2003
2Comma 6 bis interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 18/2004
3Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2014
5Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 19/2015
6Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017