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Indice:
L.R. n. 4/2001
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Leggi regionali
Legge regionale
26 febbraio 2001
, n.
4
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 26/02/2001 N. 003
Data di entrata in vigore:
26/02/2001
Allegati:
Tabella H, Tabella di cui art. 6, c. 74
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02
-
Tributi
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 10
(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)
1.
Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9
, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima:
a)
( ABROGATA )
b)
articolo 7, commi 17, 18 e 19;
c)
articolo 7, commi 20, 21 e 22;
d)
articolo 7, commi 32, 33 e 34.
(1)
2.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 138 - Tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9
, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:
U.P.B.
capitolo
23.1.62.1.286
7681
23.1.62.2.290
7709
24.2.62.2.331
8010
23.2.62.2.309
7827
sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.
3.
È abrogato l'
articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25
.
Note:
1
Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 15/2004
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative