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Indice:
L.R. n. 7/2000
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO III
Art. 13
Art. 14
Art. 14 bis
Art. 15
Art. 16
Art. 16 bis
Art. 17
Art. 18
CAPO IV
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 22 bis
Art. 22 bis 1
Art. 22 ter
Art. 22 quater
Art. 22 quinquies
Art. 22 sexies
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 27 bis
Art. 28
TITOLO II
CAPO I
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 32 bis
Art. 32 ter
Art. 33
CAPO II
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 38 bis
Art. 39
Art. 40
CAPO III
Art. 41
Art. 41 bis
Art. 42
Art. 43
TITOLO III
CAPO I
Art. 44
Art. 45
Art. 46
CAPO II
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
CAPO III
Art. 55
Art. 56
Art. 56 bis
Art. 57
Art. 57 bis
TITOLO IV
CAPO I
Art. 58
Art. 59
CAPO II
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
TITOLO V
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Leggi regionali
Legge regionale
20 marzo 2000
, n.
7
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/03/2000, N. 012
Data di entrata in vigore:
06/04/2000
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
CONTROLLI
Art. 44
(Ispezioni e controlli)
1.
In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
Art. 45
(Obblighi dei beneficiari)
(1)
(2)
1.
L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2.
Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3.
Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.
Note:
1
Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002
2
Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002
Art. 46
(Obblighi di informazione)
1.
I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative