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Indice:
L.R. n. 7/2000
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO III
Art. 13
Art. 14
Art. 14 bis
Art. 15
Art. 16
Art. 16 bis
Art. 17
Art. 18
CAPO IV
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 22 bis
Art. 22 bis 1
Art. 22 ter
Art. 22 quater
Art. 22 quinquies
Art. 22 sexies
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 27 bis
Art. 28
TITOLO II
CAPO I
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 32 bis
Art. 32 ter
Art. 33
CAPO II
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 38 bis
Art. 39
Art. 40
CAPO III
Art. 41
Art. 41 bis
Art. 42
Art. 43
TITOLO III
CAPO I
Art. 44
Art. 45
Art. 46
CAPO II
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
CAPO III
Art. 55
Art. 56
Art. 56 bis
Art. 57
Art. 57 bis
TITOLO IV
CAPO I
Art. 58
Art. 59
CAPO II
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
TITOLO V
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Leggi regionali
Legge regionale
20 marzo 2000
, n.
7
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/03/2000, N. 012
Data di entrata in vigore:
06/04/2000
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 41
(Rendicontazione della spesa)
(1)
(2)
(3)
1.
Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2.
I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.
(4)
3.
Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.
(5)
Note:
1
Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
2
Vedi anche quanto disposto dall'art. 45, comma 2, L. R. 23/2015
3
Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4
Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5
Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative