LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 30
 (Criteri e modalità di concessione)
1. I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge.
1 bis. Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022