LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 77
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola <<regione>> è inserita la locuzione <<e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione>>.