LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 49
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2.  
( ABROGATO )
(6)
2 bis.  
( ABROGATO )
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001
2Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011
6Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
9Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
10Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
11Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
12Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
13Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022