LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 7
 (Incentivi settoriali)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformità alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 1, L. R. 12/2002