LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;
e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.