LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/2000
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessive lire 41.522.517.088.000, suddiviso in ragione di lire 14.292.559.088.000 per l'anno 2000, di lire 13.645.700 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.584.258 milioni per l'anno 2002, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2000-2002 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di lire 955.032.838.968 suddivise in ragione di lire 301.274.838.968 per l'anno 2000, di lire 419.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 234.158 milioni per l'anno 2002.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 301.274.838.968. Le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. I mutui autorizzati dal comma 3 sono regolati alle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile, non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
b) durata non superiore ai quindici anni.
5. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), e dell'articolo 52 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, è autorizzato nel triennio 2000-2002, in via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui al comma 2, il ricorso al mercato finanziario mediante l'emissione di Buoni Ordinari Regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di ricorso al mercato finanziario previsto dal comma 2 medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, nell'anno 2000, la stipula di un contratto per la realizzazione di un programma globale di emissione su base ricorrente, in cui siano stabilite in via preventiva le procedure di emissione e ammissione a quotazione dei titoli presso le borse valori. Il programma è adottato sentita la competente Commissione consiliare.
7. Sulla base del programma di cui al comma 6 e in relazione agli impegni assunti al 31 dicembre di ciascun anno, anche tenendo conto dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge regionale 7/1999, è autorizzata, nel corrispondente anno successivo, l'emissione di BOR per importi pari agli impegni medesimi.
8. Le emissioni di BOR sono regolate alle seguenti condizioni:
a) mediante garanzia di sottoscrizione a fermo dell'intero ammontare nominale di emissione;
b) costo determinato con applicazione di condizioni non superiori a quelle previste dai decreti del Ministro del Tesoro tempo per tempo vigenti, emessi in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,5 per cento del valore nominale delle obbligazioni stesse;
d) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario e alle autorizzazioni che verranno fornite per ogni singola emissione da parte delle Autorità monetarie competenti, rimborso mediante quote capitali costanti, o crescenti alla francese, a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in una unica soluzione alla scadenza del prestito, mediante la stipula di un contratto finanziario, denominato "swap", tale da effettuare accantonamenti su base semestrale o annuale per il rimborso integrale del prestito a scadenza;
f) possibilità di trasformare il tasso di interesse dei prestiti obbligazionari emessi da variabile a fisso o da fisso a variabile, in relazione all'andamento del mercato finanziario, mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati.
9. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'eventuale emissione di BOR prevista dal comma 5, istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e dell'ammortamento dei mutui previsti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposita unità previsionale di base e capitolo di entrata delle somme relative alle ritenute effettuate a fronte delle operazioni di emissione di BOR, al netto della percentuale dello 0,1 per cento spettante allo Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge 724/1994;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri di rimborso e degli oneri relativi all'emissione di BOR, compresi quelli afferenti alla commissione di cui al comma 8, lettera c), ed al programma di cui al comma 6, ed ai relativi aggiornamenti;
c) le somme rinvenienti dall'emissione di BOR sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico relativi agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
10. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999 destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati in complessive lire 62.224.725.570, suddivise in ragione di lire 33.864.725.570 per l'anno 2000, di lire 14.180 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessive lire 2.614.945.839.674, suddivise in ragione di lire 485.745.839.674 per l'anno 2000, di lire 1.065.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.064.200 milioni per l'anno 2002 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
11. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), e d), della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessive lire 43.094 milioni, suddivise in ragione di lire 13.132 milioni per l'anno 2000, di lire 12.702 milioni per l'anno 2001 e di lire 17.260 milioni per l'anno 2002;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessive lire 45.000 milioni, suddivise in ragione di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessive lire 113.000 milioni, suddivise in ragione di lire 53.000 milioni per l'anno 2000, di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per il biennio 1998-1999: complessive lire 20.389.461.882, suddivise in ragione di lire 6.796.487.294 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per il biennio 2000-2001: complessive lire 29.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 2000, di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
f) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessive lire 259.000 milioni, suddivise in ragione di lire 94.000 milioni per l'anno 2000, di lire 85.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 80.000 milioni per l'anno 2002.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 18/2000