Art. 4
(Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e
delle attività di partenariato internazionale)
1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi o dell'Unione europea ovvero internazionali e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.
2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.
2 bis.
In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.
5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di gestione non superiore al 10 per cento del costo del progetto.
5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009
2Comma 2 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 4 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
4Comma 3 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41, comma 1, L. R. 13/2009
6Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
7Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 18/2011
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
9Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
10Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019