Art. 3
(Interventi di emergenza)
1.
In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.
1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.
4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 17/2010