LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. In base a quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in relazione alle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza locale dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia le somme affluite a titolo di addizionale comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilità speciale ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato nella GU n. 301 del 24 dicembre 1999.
2. Nelle more dell'emanazione di una specifica normativa regionale, la ripartizione tra i Comuni del Friuli- Venezia Giulia delle somme versate a titolo di addizionale opzionale è effettuata secondo i meccanismi individuati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, dall'Amministrazione regionale che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della citata normativa statale.
3. Gli adempimenti connessi alla gestione della contabilità speciale di cui al comma 1, all'accertamento delle entrate ivi affluite e all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso comma 1 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
4. In attuazione di quanto disposto al comma 1:
a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 al titolo VI - categoria 6.1 - è istituita l'unità previsionale di base 6.1.1074 <<Addizionale comunale opzionale all'IRPEF>> con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1760 (6.1.3) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - con la denominazione <<Acquisizione dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste>>;
b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 55 - programma 55.1 - rubrica n. 10 - spese per partite di giro - è istituita l'unità previsionale di base 55.1.10.4.1073 <<Devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF>> con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1740 (1.1.413.2.11.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - con la denominazione <<Devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste>>.

5. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione alle medesime della somma di lire 8.664.725.570 di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 8.664.725.570 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte corrente iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9700 del documento tecnico predetto (partita n. 20 del prospetto E/1), il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto.
7. La destinazione dei finanziamenti già concessi dall'Amministrazione regionale agli Enti realizzatori degli interventi previsti negli Accordi di programma può venire variata, previa modificazione degli Accordi stessi.
8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 18, L. R. 3/2002
2Comma 1 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
3Comma 2 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
4Comma 3 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
5Comma 4 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.