LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 595.298.799.763 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e nel bilancio per l'anno 2000, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1999, nell'importo di lire 614.415.149.307, con una differenza in aumento di lire 19.116.349.544, di cui lire 8.396.036.870 costituiscono quota vincolata alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati per lire 2.142.169.674, all'articolo 4, comma 28 (Tabella D con riferimento al capitolo 2259 - per lire 1.253.867.196 e al capitolo 2550 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione) e all'articolo 6, comma 37 (Tabella F con riferimento al capitolo 6740 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione).
2. Ai sensi dell'articolo 7, punto 2, dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/1999, e a integrazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel periodo 2000- 2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per ulteriori complessive lire 26.915 milioni, suddivise in ragione di lire 11.915 milioni per l'anno 2000, e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
3. Per le finalità previste dal comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di lire 11.915 milioni. Le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base 1.2.7.2.10, 10.1.25.2.183, 12.2.41.2.224, 52.3.9.2.678, 52.3.9.2.681 e 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 850, 3684, 4425, 1497, 1511 e 9710 (partita n. 117 del prospetto E/2) del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 2, comma 8 - Tabella B -, con l'articolo 4, comma 15, con l'articolo 3, comma 15 - Tabella C - e con l'articolo 8, comma 23 - Tabella H - della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 2/2000. Ai mutui di cui al comma 2, fino a concorrenza dell'importo complessivo di ricorso al mercato finanziario previsto dal medesimo, è estesa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2/2000 e relative modalità applicative.
4. Il capitolo 690 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.475 all'unità previsionale di base 4.3.579 dei bilanci predetti e assume la classificazione finanziaria (4.3.1).
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.
6. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
7. In relazione al disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1999, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono aggiornati per ciascuna unità previsionale di base, avendo riguardo alla consistenza dei residui attivi, nonché alla consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge regionale 7/1999, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alle annesse Tabella I1 e rispettivamente Tabella I2.