Art. 14
(Disposizioni per il completamento della ricostruzione)
1. In via di interpretazione autentica, l'
articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'
articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.
4. Le disposizioni di cui all'
articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.
5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della
legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7.
Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:
a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;
b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'
articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.
11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della
legge regionale 55/1986, 119 della
legge regionale 50/1990, 45 e 90 della
legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'
articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma, della
legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'
articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'
articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.
19. All'
articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole <<nelle zone terremotate>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
22.
All'
articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della
legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
23. Gli oneri derivanti dall'
articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'
articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempiute.
27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione <<Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento>>, e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>.
30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della
legge regionale 30/1977, e 54 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'
articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.
31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della
legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 15, comma 13, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 12, L. R. 13/2002
4Parole sostituite al comma 18 da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002