LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia,
infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse
idriche)
1. Le disposizioni in materia di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità, nonché di fissazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, esplicano i loro effetti anche a seguito di approvazione del progetto definitivo, come previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. Nelle more di un completo adeguamento alle norme introdotte dalla legge 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di interesse regionale e locale, i termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici di interesse regionale e locale sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.
4. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni affidatarie di lavori in economia di importo non superiore a 150.000 euro.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.
7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.
8. Il termine di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 46/1986, come da ultimo prorogato dall'articolo 9 della legge regionale 9/1999, è fissato al 31 dicembre 2000.
9. All'articolo 39 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come introdotto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13/1998, al comma 1, dopo le parole <<successivamente intervenuta,>> sono aggiunte le parole <<ovvero dopo i termini stabiliti con il provvedimento di autorizzazione,>>.
10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.
11.
All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

12. All'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, le parole <<pari al>> sono sostituite dalle parole <<nella misura massima del>> e dopo le parole <<altri corpi di polizia.>> è aggiunto il seguente periodo <<Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.
13.
Alla legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 5 bis, è aggiunto il seguente:
<<Art. 5 ter
 (Alienazione dei fabbricati interamente disabitati)
1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.
2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.
3. Limitatamente agli immobili attualmente in comproprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.>>.

14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.
15.
All'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.>>.

16. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale, prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

17. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa e organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, nonché in adeguamento parziale alla legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, gli appalti pubblici dei servizi possono venire affidati con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.
18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.
19. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a 150.000 euro da realizzarsi in economia ovvero con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/1999, sono soggetti qualificati coloro che dispongono di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 31 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, per gli appalti di importo compreso tra 150.000 e 1.500.000 euro.
20. Nelle procedure di cui al comma 19, le stazioni appaltanti hanno facoltà di chiedere giustificazioni all'offerente nel caso di offerte ritenute anormalmente basse, nonché di disciplinare autonomamente l'esperimento di gara informale, introducendo la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, dandone tempestiva e puntuale comunicazione alle ditte invitate con lettera di invito.
21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
22. In deroga al disposto di cui all'articolo 33, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, i Comuni costieri di rilevanza turistica, di cui all'allegato B del DPGR 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del Piano regolatore generale comunale (PRGC), provvedono alla redazione del nuovo PRGC. Antecedentemente all'approvazione del nuovo PRGC non è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che determinino aumenti di insediabilità residenziale e ricettività turistica.
23. L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telefonia mobile sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:
a) verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;
b) acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi sanitari;
c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa.

24. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
25. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri di cui al comma 23, lettera b), sono a carico del gestore di rete per telefonia mobile richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. Il Comune dà comunicazione della concessione o autorizzazione edilizia di cui al comma 23 alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro trenta giorni dal completamento dell'opera.
26. Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto).
27. La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
28. All'articolo 94, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1991, le parole <<dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;>>, sono sostituite dalle parole <<dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;>>.
29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.